IL GIUDICE DI PACE Esaminati gli atti del ricorso depositato il 17 dicembre 2003 da Rasetta Venanzio avverso il verbale di contestazione - per infrazione al codice della strada - n. 645295 R redatto dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Penne il 18 ottobre 2003, notificato in pari data al ricorrente; Rilevato che il ricorrente in via preliminare solleva l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3 del C.d.S., cosi' come introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, di conversione del 27 giugno 2003 n. 151, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, deducendo che: la citata norma prevede che: «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente»; con tale norma, il legislatore indubbiamente ha creato di fatto e riservato sul piano processuale una diversa posizione al ricorrente e alla pubblica amministrazione, differenziando il cittadino abbiente da quello meno abbiente; la cauzione ex art. 204-bis, comma 3 c.d.s., infatti, lede il diritto fondamentale dell'individuo, tutelato dall'art. 3 della Costituzione, ponendo i soggetti abbienti e meno abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro dando la facolta' esclusivamente al soggetto che sia in grado di pagare di poter esercitare la tutela dei propri diritti proponendo ricorso al giudice ordinario; ne' puo' sostenersi che al soggetto non abbiente e' comunque possibile presentare ricorso al prefetto in quanto tale procedura non prevede il versamento di alcuna cauzione, sia perche' a maggior ragione cio' evidenzia come il ricorso al giudice di pace si e' trasformato in mezzo di tutela riservato esclusivamente a soggetti facoltosi, sia perche' la scelta della sede ove tutelare i propri diritti discrimina i cittadini sul piano economico e sociale limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza degli stessi; in sostanza, il ricorso amministrativo diventa il ricorso riservato ai cittadini poveri e quello giudiziario lo strumento detinato ai cittadini ricchi; alla luce di quanto esposto, appare pertanto evidente come l'art. 204-bis, comma 3 C.d.s. sia incostituzionale, per palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, il quale stabilisce che e' compito della Repubblica rimuovere (e non creare) ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana; peraltro, l'art. 204-bis, comma 3 c.d.s. lede indubbiamente anche l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quale, appunto, il diritto all'uguaglianza quale valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo; infine, appare altresi' evidente il contrasto del citato art. 204-bis, comma 3 c.d.s. con l'art. 24 della Costituzione, il quale statuisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, aggiungendo che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; infatti, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiustificato ed ingiusto vantaggio per l'Autorita' opposta che, a differenza del ricorrente, in caso di vittoria ha immediatamente a sua disposizione quanto eventualmente dovuto, non assicura la possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a coloro che non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa; in tale prospettiva l'art. 204-bis c.d.s., comma 3 induce i soggetti meno agiati a presentare ricorso amministrativo dove, in caso di accoglimento dell'opposizione, non vigendo il principio della soccombenza delle spese processuali, a differenza della sede giurisdizionale, non vengono neppure rifusi ne' delle spese sostente per l'assistenza di un professionista, ne' delle spese vive sostenute; pertanto, per i motivi sopra esposti, si chiede in via preliminare che l'on. giudice adito voglia sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis c.d.s. comma 3, cosi' come introdotto di legge 1° agosto 2003 n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, sospendendo il presente giudizio, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione cui in premessa nonche' rilevante nella controversia all'esame decidente, dal momento che il presente giudizio non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione posta di costituzionalita', la quale costituisce una vera e propria questione pregiudiziale; Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nonche' l'art. 295 c.p.c.